Questa maggioranza consiliare sta correndo
molto velocemente verso il precipizio e il Sindaco Cuomo sembra animato da una
vera e propria vocazione al suicidio politico. Il primo Consiglio Comunale è
stato fissato per martedi 30 luglio. Mi auguro che per quella data la struttura
comunale, Segretariato Generale in testa e il vertice politico nella persona
dello stesso Sindaco, chiariscano quello che ad un osservatore esterno appare
come un probabile e, alla luce della legislazione vigente, assai grave doppio
caso di ineleggibilità e successivamente di incompatibilità.
Il decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39,
recante “disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni..., a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della
legge 6 novembre 2012 n.190 ”, al capo VI, agli articoli 11 e 12, detta
disposizioni, in particolare, in materia di ineleggibilità e incompatibilità
tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e cariche di componenti di organi
di indirizzo politico. Tra queste disposizioni, alcune in particolare
sembrerebbero attagliarsi alla attuale condizione del vicesindaco in carica,
dott.ssa AURICCHIO. L'articolo 12 al comma terzo prevede infatti che “gli
incarichi dirigenziali, interni..., nelle pubbliche amministrazioni, negli enti
pubblici...di livello regionale sono incompatibili:
a) omissis
b)con la carica di componente della giunta o
del consiglio..., di un Comune con popolazione superiore ai 15mila
abitanti...”.
Lo stesso articolo al comma 4 prevede ancora
che: “gli incarichi dirigenziali, interni..., nelle pubbliche amministrazioni,
negli enti pubblici...di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
a) omissis
b) con la carica di componente della Giunta
o del Consiglio..., di un Comune con popolazione superiore ai 15mila abitanti”.
Orbene, se, come è noto, l'attuale
Vicesindaco del Comune di Castellammare di Stabia, componente della Giunta
Comunale con deleghe, è attualmente e da lungo tempo Primario del reparto di
Nefrologia dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, incardinato
nella ASL NA 3 SUD, essendo la sua posizione giuridica corrispondente,
nell'ambito della struttura dell'Ente, ad un ruolo dirigenziale,
sembrerebbe proprio che ci si trovi in un doppio caso di ineleggibilità e,
successivamente, di incompatibilità. La dottoressa AURICCHIO infatti
sembrerebbe, a dire di taluno, non aver neanche chiesto nè tanto meno ottenuto,
l'aspettativa 180 giorni prima della sua candidatura a Consigliere Comunale. Da
qui sembrerebbe conseguire la sua ineleggibilità a Consigliere. D'altronde, se
effettivamente risultasse aver chiesto nè ottenuto l'aspettativa dal suo
incarico dirigenziale, allo stesso modo oggi conseguirebbe la sua
incompatibilità come componente della Giunta Cuomo. Poichè, una richiesta di
aspettativa presentata successivamente non varrebbe a sanare ne
l'ineleggibilità ne l'incompatibilità in quanto occorre che la stessa
aspettativa sia stata concessa non oltre il termine dei 180 giorni prima
dell'elezione o del conferimento di carica di Giunta. Dichiara l’Onorevole
Luigi Bobbio.
Addirittura, un'interpretazione ancora più
rigorosa della legge sopra citata ( si confronto il caso del Comune di Olbia in
Sardegna) prevederebbe l'inefficacia della stessa aspettativa, ancorché
tempestivamente ottenuta, ai fini di una sanatoria dell'incompatibilità o
dell'ineleggibilità cui si potrebbe ovviare solo con le dimissioni
dall'incarico dirigenziale.
Come si vede sembrerebbe trattarsi di una
vicenda estremamente delicata che, peraltro, potrebbe coinvolgere lo stesso neo
Assessore Ciliberto ed eventualmente altri componenti della Giunta già titolari
di incarichi in Enti Pubblici parificati o parificabili a quelli dirigenziali. Aggiunge
l’ex Sindaco di Castellammare di Stabia.
La questione andrebbe chiarita e sciolta con
urgenza anche perchè il capo VII del Decreto Legislativo sopra citato, che
detta disposizioni in materia di vigilanza e sanzioni in casi di ineleggibilità
e incompatibilità, nel chiamare in causa il responsabile del piano
anticorruzione di ciascuna pubblica amministrazione ( che mi auguro vivamente
il Comune di Castellammare di Stabia abbia nominato) nonché l'Autorità
Nazionale Anticorruzione e la Corte dei Conti, all'articolo 17 sancisce la
nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni come sopra
richiamate e, all'articolo 18 recita: “i componenti degli organi che abbiano
conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenza
economiche degli atti adottati”. All'articolo 19 del decreto come sopra
richiamato si prevede che: “ lo svolgimento degli incarichi...in una delle
situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI comporta la decadenza
dall'incarico”.
L'articolo 20, infine, prevede conseguenze
anche di natura penale per le eventuali dichiarazioni mendaci che, come prevede
lo stesso articolo, il titolare dell'incarico abbia obbligatoriamente fatto
all'atto del conferimento dello stesso per asseverare l'insussistenza di una
delle cause di inconferibilità di cui al decreto in argomento. Infine
aggiunge il Presidente di “Nuova Città”.
Credo si tratti, come si vede, di una
vicenda delicata e complessa che merita immediata e carifichiatrice risposta
con l'inevitabile considerazione che, se la questione si rivelasse fondata, il
giudizio politico e civile sulla inaccettabile approssimatività e incapacità di
questa Amministrazione si confermerebbe.
Ex Sindaco di Castellammare di S.
Presidente di Nuova Città
On. Luigi Bobbio