martedì 25 gennaio 2011

Consiglio Comunale del 24/01/2011: intervento integrale del sindaco Luigi Bobbio

Il Consiglio Comunale odierno è stato convocato a seguito di richiesta di un quinto dei consiglieri, e segnatamente l’opposizione in Consiglio Comunale, rivolta al Presidente del Consiglio che a termini di regolamento degli organi ha puntualmente evaso nei termini previsti.
Oggi pertanto è all’esame un argomento ben diverso da quello richiesto irritualmente dai revisori

Sono pervenuti nello scorcio dell’ultimo anno corposi pareri dei revisori dei conti in carica al comune di Castellammare, tutti indirizzati a mio avviso inopinatamente e scorrettamente al Presidente del Consiglio Comunale ed al Presidente della Commissione Bilancio con unico obiettivo di coinvolgere consiglieri neo eletti in presunte (in via unilaterale )irregolarità gestionali su cui il consiglio comunale ,né per competenza nè per merito può interdire, non esistendo nell’ attuale quadro normativo leggi vigenti in diritto amministrativo che ampliano o diversificano le competenze del Consiglio comunale e quindi che fanno attribuire compiti gestionali ai consiglieri comunali o poteri di intervento su altri organi dell’ente, neanche assumere atti che in caso di omissione comporterebbero conseguenze e responsabilità non tipizzate, a mio sapere.
Allo stato mi è sconosciuta la tipologia di atto amministrativo che competerebbe ai consiglieri comunali con la possibilità di avocare a se atti di gestione o ancor meno il potere di annullamento di un atto del Sindaco o della giunta o ancor di più degli uffici comunali.

I zelantissimi Revisori sono passati dai 42 verbali del 2008, ai 35 del 2009, sino ai 45 del 2010, riferendosi solo ai verbali e non all’ulteriore infinita serie di comunicazioni e richieste. Quelli relativi all’anno 2010 devono tener conto che, a causa delle elezioni comunali, di fatto l’attività politica è stata interrotta dallo scorso mese di febbraio fino al mese di maggio, riducendo ancora di più il tempo utile per la copiosa attività di stesura di pareri dell’Organo di Revisione. Un dato per tutti: in sede di rilascio del parere al riequilibrio i Revisori sono arrivati a protocollare ben due richieste di atti in successione: la 254 e la 255 del 19 ottobre, protocollando, poi, il parere il successivo sabato 23 ottobre alle ore 13 a fronte di un consiglio comunale convocato per il successivo 25 ottobre.
Questa prassi comporta ovviamente un continuo affanno degli uffici chiamati a rincorrere le loro incessanti richieste: i Revisori hanno addirittura protocollato un ulteriore parere ad atto di riequilibrio appena approvato il giorno 25/10/2010 dal Consiglio Comunale, per esprimere i loro nuovi strali apocalittici all’atto di “integrazione alla variazione di bilancio” formulata dal dirigente del Settore Economico Finanziario nella giornata di domenica e del lunedì mattina e per fare ciò, hanno messo in grave difficoltà gli uffici della Polizia municipale indotti a protocollare un atto al di fuori delle loro competenze.

Nei vari verbali dei revisori, presentati a tanti soggetti in indirizzi, non si fa riferimento in alcuna parte all’art. 92 del vigente regolamento di Contabilità oppure ad alcun altra norma regolamentare che consenta l’attivazione del Consiglio Comunale, e pertanto le richieste dei revisori non sono evadibili proceduralmente da nessuno dei soggetti cui sono pervenuti i recenti verbali.

Visto che per un solo caso, i revisori hanno refertato a tutto il mondo dell’esistenza di presunte criticità gravità, certo con ottima efficacia di comunicazione e con effetto mediatico, visto che l’atto per cui era stato chiesto dagli uffici il loro referto non era stato ancora adottato e quindi non poteva aver ancora prodotto effetti essendo solo una proposta iniziale, non vedendosi come avrebbe potuto far concretizzare ipotesi di danno e responsabilità un atto non ancora assunto.

Quindi hanno evidentemente cercato di convocare in modo improprio un Consiglio Comunale con richieste irricevibili, sbagliando, per di più le modalità della richiesta di convocazione.
Forse perché tentavano di coinvolgere il Consiglio Comunale in responsabilità che non riguardano i Consiglieri comunali, perché trattasi di atti di gestione.

I verbali elaborati in modo copioso vengono scritti solo con stile apodittico per paventare responsabilità e fare segnalazioni alla Corte dei Conti, (non si capisce quale sarebbe l’attività dei Consiglieri Comunali causativa di danni contabili se essi non hanno assunto alcun atto con risvolto finanziario)

Cosa avrebbero potuto fare i Consiglieri Comunali in Consiglio, intervenire in atti di gestione oppure, se del caso, respingendo le dedotte irregolarità, avallare l’atto di gestione di altri, facendosi coinvolgere in una storia che non gli appartiene?
Oppure l’intento era di attivare una sfiducia politica, tentativo a cui la minoranza ha tentato di far ricorso correndo ai ripari con la richiesta di convocazione visto che il tentativo dei revisori non aveva avuto effetto?
Io oggi intendo difendere i Consiglieri dal tentativo intimidatorio dei Revisori dei Conti di coinvolgimento del Consiglio Comunale.
Ciascuno deve assumersi le sue responsabilità ed io assumerò le mie se si accertassero irregolarità gestionali.

Se del caso si fossero concretizzati atti amministrativi per opera del Sindaco o dei Dirigenti con irregolarità contabili finanziarie alcun potere di intervento avrebbero, comunque, i Consiglieri Comunali per rimuovere gli specifici atti di gestione di altri soggetti nell’attuale quadro normativo. Giammai il Consiglio potrebbe votare una delibera che ingiunga di revocare un atto posto in essere da altri o neanche ritirare un atto adottato da altri soggetti sì competenti, così come all’adozione, anche al loro eventuale annullamento o ritiro.

Forse immagino che questa attività scrivana di fine anno è presentata solo per cautelare proprio se stessi per la mancanza di controllo esercitata negli anni passati del loro incarico, essa proprio causativa di danni irreparabili che vedono la loro apoteosi nella dichiarazione di ente strutturalmente deficitario a consuntivo dell’attività dell’esercizio 2009 come vi è ben noto cari colleghi Consiglieri essendo tutti noi stati obbligati ad approvare il consuntivo dell’attività amministrativa del 2009 e quindi della precedente amministrazione, certificando uno stato dell’ente catastrofico.
Questo poteva essere evitato dai Revisori dei Conti se avessero operato nel 2008 e 2009 con una azione di “intimidazione” sull’amministrazione in carica all’epoca, pari a quella che esercitano su di noi.

Vado a precisare che in Consiglio Comunale noi abbiamo riscontrato l’esistenza di ben sette parametri di deficitarietà sforati da parte dell’ente nella gestione della precedente amministrazione e puntualmente:

- Parametro 2) Volume dei residui attivi di nuova formazione relativi ai Titoli I e III (Entrate proprie dell’ente, siano esse tributarie che extratributarie o derivanti dai proventi dei beni e servizi dell’ente) in rapporto all’ammontare degli accertamenti effettuati (cioè Crediti maturati e non esatti, quindi soldi certi da incassare, con previsioni errate di accertamento di entrate di moneta da incassare, quindi mancanza di veridicità di bilancio);

- Parametro 3) --Volume residui attivi provenienti da annualità precedenti l’ultimo esercizio chiuso (cioè del passato) sempre relativo ai titoli I e III, rapportati agli accertamenti effettuati sulle entrate di competenza (cioè tasse da incassare, canoni da percepire non curati, quindi favorendo chi non paga ICI TARSU e fitti a danno dei contribuenti corretti su cui ricadono le furbizie dei morosi, garantiti dall’inefficienza dell’amministrazione che non ha attivato le dovute procedure di recupero degli evasori)

- Parametro 4)Volume residui passivi, cioè debiti dell’ente non ancora pagati, rispetto ad impegni assunti e cose che in quanto fatte, risultano da onorare comunque nel futuro a carico della nostra gestione di cassa.

- Parametro 5)Volume delle esecuzioni eseguite superiori all’1% delle entrate correnti (cioè Procedure Esecutive conseguenti a contenzioso perso per l’ente e cui ha fatto seguito ingiunzione di pagamento a volte fino al pignoramento per debiti contratti e non pagati quindi risalenti almeno a tre o quattro anni prima);

- Parametro 7)Ammontare dei debiti da finanziamento non assistiti da alcun tipo di contribuzione, cioè debiti per opere pubbliche eseguite solo a carico del bilancio comunale, pertanto senza alcun contributo di altri enti regione o stato (In epoca in cui governavano con la Regione di sinistra non sono riusciti ad ottenere alcun finanziamento, hanno operato solo indebitando l’ente)

- Parametro 8) Superamento dell’1% negli ultimi tre esercizi della percentuale dei debiti fuori bilancio formatisi nell’ultimo anno rispetto alle entrate correnti
-- cioè debiti maturati erroneamente fuori bilancio superiori all’1% nell’ultimo triennio
(dove erano i revisori? Anziché controllare gli atti di gestione irregolari dell’ultimo triennio) Atteso che la stessa denominazione “debiti fuori bilancio fa capire che si tratta di cattiva gestione. Cioè si sono comprate cose e si sono fatte cose – lavori, acquisti di materiale - forniture a vario titolo, che non vengono pagate e per cui si arriva contenzioso.
Procedure amministrative irregolari che comportano aggravio per le casse dell’ente comunque per gli interessi e le spese legali maggiori della sorta capitale del debito insorto irregolarmente.

Parametro 9) Anticipazione non restituita al 31.12.2009 superiore al 5% delle entrate correnti (cioè hanno sempre operando chiedendo prestito alla banca tesoriera. Cioè si è sempre gestita la cosa pubblica ricorrendo al debito con l’anticipazione di cassa che chiaramente comporta aggravio per i conti pubblici.

Forse questi comportamenti non sono qualificabili come gravi irregolarità della precedente amministrazione? Ed allora quando i revisori hanno fatto Referto al Consiglio Comunale dell’epoca? --- IO vi dico mai ---
Si sono solo e sempre limitati ad invitare e raccomandare la passata amministrazione, concludendo sempre con pareri favorevoli consentendo il maturarsi di situazione di ingestibilità finanziaria ai futuri amministratori, visto che la certificazione della cattiva gestione col configurarsi di deficit strutturale comporta vincoli che ricadono su di noi, di fatto precipitandoci in un immobilismo che però cerchiamo di evitare.

In che modo? Lo dimostro coi fatti -

- Nel nostro bilancio 2010 abbiamo eliminato tutte le partite che si sarebbero verificate di dubbia esigibilità;
- Abbiamo proceduto alla ricognizione dei residui attivi e passivi in sede di consuntivo;
- Per ridurre il differenziale tra accertato ed incassato,noi abbiamo impegnato solo il 13% dei ruoli emessi dal comando di Polizia Municipale, prudenza che nel passato non hanno avuto nella gestione.
- Per diminuire residui attivi legati alle riscossione fatte dal settore tributi e patrimonio abbiamo provveduto alla costruzione della banca dati degli immobili locai con il monitoraggio dei pagamenti e per attivare i procedimenti di recupero coattivo dei morosi.
- Abbiamo garantito la copertura finanziaria di debiti fuori bilancio, ed erano tutti debiti che venivano dal passato, per € 1.390.864,61;
- A conclusione un dato per tutti: il ricorso all’anticipazione, di cui loro pontificano con fare terroristico, è diminuito del 27% rispetto del 2009, diminuendo la spesa per interessi pagata sull’anticipazione da € 272.211,52 dell’anno 2008 ad € 78.777,81 del 2010.
Tra l’altro tenendo presente che nel corso della nostra gestione andranno a maturarsi i debiti ancora in corso della passata amministrazione proporremo transazioni su tutti i debiti pregressi per evitare la conferma dei parametri di deficitarietà e così rientrare in bonis con ordinarietà di attività e di efficienza del sistema.
Non dimentichiamoci che le prescrizioni prefettizie ci hanno imposto altri obblighi e ristrettezze a cui già abbiamo dato riscontro e quindi la nostra azione prosegue nel rigore e nella legalità ed è tutta in salita.



Passiamo ora alla disamina dei fatti così come susseguitisi.

1. Verbale Collegio dei Revisori n. 42 del 17/12/2010 ad oggetto: “Parere sulla proposta di delibera di Giunta Comunale di aggiornamento del fabbisogno di personale 2010-2012 per annualità 2010 e contestuale referto al Consiglio comunale ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. e), D. Lgs. 267/2000”;
2. Verbale Collegio dei Revisori n. 43 del 23/12/2010 ad oggetto: “Controllo sul conferimento di n°3 incarichi di consulenza e sull’incarico di Coordinatore tecnico della Cabina di regia - contestuale referto al Consiglio comunale ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. e), D. Lgs. 267/2000”;
3. Verbale Collegio dei Revisori n. 44 del 28/12/2010 ad oggetto: “Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 29 dicembre 2010 avente ad oggetto “Fusione aziendale della Società Castellammare di Stabia Multiservizi S.p.A. con la Società A.S.M. S.p.A. con medesimo socio” – Richiesta di notizie ed atti con formulazione di osservazioni”;
4. Verbale Collegio dei Revisori n.45 del 31/12/2010, ore 11.22, ad oggetto: “Eccezioni e riserve di giudizio formulate dal Collegio nella relazione al Rendiconto 2009 e nei pareri al Bilancio di Previsione 2010, al suo riequilibrio ed assestamento: richiesta notizie ed atti eventualmente adottati – Osservazioni, rilievi, suggerimenti e inviti del Collegio per il nuovo esercizio finanziario ed in vista della predisposizione dei documenti di programmazione 2011-2013”;
5. Controdeduzioni a firma del Sindaco e del Vice Segretario Generale prot. 64913 del 29/12/2010 ad oggetto: “proposta di deliberazione giuntale aggiornamento fabbisogno di personale 2010, verbale n. 42 del 17/12/2010 del Collegio dei Revisori dei Conti, prot. n. 330/RC del 17/12/2010: osservazioni e controdeduzioni”;
6. Parere con nota 65358 del 31.12.2010 a firma avv.Bonelli ad oggetto: “parere in tema di rinnovo di incarichi dirigenziali ex art.110 D.Lgs.267/00 ed incaricati di staff ex art 90 D.LGS 267/00;
7. Verbale Collegio dei Revisori n.3 del 24/01/2011, redatto domenica 23/01/2011 dalle ore 15.55 alle ore 19.15, ad oggetto: “Referto al Consiglio Comunale ed alla Procura della Corte dei Conti – Regione Campania, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera e), D. Lgs. 267/2000.




Faccio riflessioni ad alta voce:
Il parere n. 42 del Collegio dei Revisori dei Conti viene depositato a seguito di richiesta espressa da parte degli uffici del Comune di Castellammare di Stabia su una proposta di Delibera G.M. avente ad oggetto “Aggiornamento della programmazione del fabbisogno del personale 2010-2012”.
Va da se che trattandosi di proposta, alcun provvedimento amministrativo era stato ancora adottato tale da motivare i Revisori nel formulare il rilievo di grave irregolarità. Che con ogni evidenza necessita essere collocato a valle di atti di gestione idonei a produrre effetti concreti e certamente una proposta di atto non è tale.
La predetta proposta di delibera intendeva aggiornare la composizione dell’Ufficio di Supporto del Sindaco, che allo stato era ed è regolamentato ancora dalla delibera nr. 139 del 27.10.2005 che prevedeva la possibilità di nominare tre collaboratori con decreto sindacale ex art. 90, cui attribuire il trattamento economico corrispondente alla cat. D3. Tale delibera era passata al vaglio del precedente collegio dei revisori e dell’attuale, che nulla ha mai eccepito neanche alla nomina del Dr. Paolo Giugliano, effettuata con decreto Sindacale nr. 66537 del 23.11.2009 ai sensi dell’art. 90 sulla scorta di quella delibera.
Ugualmente alcuna grave irregolarità è mai stata eccepita dal nostro efficientissimo collegio rispetto alla collaborazione del Dr. Antonio Ferrara, acquisita quale art. 90 del TUEL a supporto dell’Ufficio del Sindaco con decreto nr. 60222 del 30.12.2005, per il quale non è mai stato eccepito nulla, nonostante fosse sempre stato pagato sui capitoli del personale dipendente.
L’attuale amministrazione, in un eccesso di rigore, ha predisposto la menzionata proposta di delibera per rimodulare l’ufficio di supporto del Sindaco con tre figure risorse che, però, diventavano un D3, quale capo di gabinetto, e due C1; ciò col chiaro intento di ridurre i costi programmati e storicamente sostenuti per l’Ufficio di Staff, essendo previste figure professionali di profilo più basso e quindi con una ricaduta di contenimento delle spese complessive dell’Ente.
Ma ciò ha fatto conseguire, contrariamente all’immaginabile, un referto ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera e T.U.E.L. in cui si paventano gravi irregolarità su un atto ancora non concretizzato e, nonostante tale stato di fatto, successivamente la questione è stata oggetto di denuncia alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti.
La costituzione degli Uffici di Staff ha la sua fonte normativa nell’art. 90 del T.U.E.L. ed i componenti devono essere qualificati, a mente della citata norma, come soggetti dipendenti a tempo determinato del Comune, specificamente deputati al supporto temporaneo e variabile dell’organo politico, a seconda delle relative esigenze organizzative derivanti dall’esplicazione dei compiti strumentali alle attività istituzionali di competenza.
Si evidenzia, inoltre, che l’art. 90 del TUEL non prevede alcuna causa di automatica risoluzione dei relativi contratti, nel momento, in cui l’ente venga a trovarsi in situazioni di deficitarietà strutturale a differenza di altri casi, come anche secondo apposito parere legale, acquisto recentemente dall’Amministrazione e reso da docente universitario esperto di Enti Locali (Prof. Enrico Bonelli), derivandone l’ovvia costatazione che non vi è responsabilità contabile, né tantomeno grave irregolarità gestionali nel mantenere in atto tali rapporti dopo il maturarsi e perdurando le condizioni di deficitarietà strutturale.
Le riferite unità vanno distinte da quelle stabilmente collocate nell’ambito della dotazione organica comunale, quale personale in forza agli uffici cosiddetti “ di line”, ovvero deputati a supportare l’espletamento delle competenze gestionali dell’apparato amministrativo ed il raccordo tra quest’ultimo e gli organi istituzionali; il personale degli uffici di staff va inoltre distinto dai consulenti dell’Ente, che sono, invece, incaricati, a seconda dei casi, a supportare, non sotto il profilo organizzativo-operativo, ma sotto quello professionale e tecnico, gli uffici di line o gli organi ed uffici di staff.
I consulenti del Comune di Castellammare di Stabia, pur menzionati nel verbale del Collegio dei Revisori, sono stati nominati in esecuzione di un piano programma delle consulenze 2010 debitamente allegato al bilancio di previsione 2010, varato in Consiglio Comunale il 21/07/2010, con provvedimento separato, ma approvato in pari data rispetto al bilancio di previsione, ed in quella occasione è stato oggetto, in quanto documento allegato al bilancio, del parere favorevole del Collegio che, oggi contesta le procedure adottate.
Che cosa è cambiato allora per indurre a questo mutamento e per indurre gli stessi Revisori alla odierna contestazione di gravi irregolarità? Qualcuno potrebbe dire la certificazione dell’ente quale strutturalmente deficitario. Si tratterebbe di una risposta inutile ed inconferente, trattandosi di una dichiarazione che certifica un dato, non costitutivo dello stesso, limitandosi a proclamare l’esistenza di sforamenti quasi sempre, per non dire sempre, risalenti nel tempo e già noti agli odierni Revisori.
Noi riteniamo che i Revisori siano bravi a richiederci di anticipare le misure del contenimento che sarebbero dovute come conseguenti alla attività gestionale leggera del passato,ma loro dove erano?
In primo luogo, infatti, va osservato che è nella previsione del piano programma delle consulenze con contestuale stanziamento delle somme nel bilancio di previsione che sono state individuate le stesse come necessarie ad organi ed uffici, operando a monte la verifica dell’assenza o l’insufficienza di professionalità interne all’ente;
le professionalità esterne all’Ente sono state richieste, oltre che per l’alta specializzazione necessaria alla definizione o verifica di delicati procedimenti amministrativi, soprattutto perché, nel caso di specie, le consulenze sono strumentali anche e soprattutto all’ottemperanza alle prescrizioni prefettizie, tese a ripristinare la legalità in fondamentali segmenti amministrativi dell’Ente e quindi anche per la fase successiva della gestione dell’azione ricondotta all’ordinarietà oltre che a garantirne il mantenimento.
Posto che, dunque, gli adempimenti preventivi alla formulazione del programma sono stati espletati, si è proceduto al conferimento di incarichi in base al regolamento comunale vigente, approvato con deliberazione giuntale già al tempo dell’entrata in vigore della L. 244/2007, nonché all’esito di formale avviso pubblico per il reperimento delle professionalità, divulgato come per legge attraverso il sito istituzionale del Comune.
Certo mi lascia perplesso che il richiesto parere all’organo di revisione dell’Ente, in via preventiva, viene utilizzato dal Collegio dei Revisori per disquisire in punto di diritto l’applicabilità o meno al Comune di Castellammare di Stabia di una norma generale dello Stato (art. 90 T.U.E.L.) e per concludere con un errore macroscopico con la confusione dello stesso qualificandolo come spese del personale :
Tra le altre cose prese in esame dal collegio dei revisori cogliendo l’occasione di fine anno vi è stata una supposta irregolarità del rapporto di lavoro dell’addetto stampa;
tale ultimo incarico, per altro, per nulla citato nella proposta di delibera sottoposta al Collegio, è stato già oggetto di deduzioni da parte mia, con espressa indicazione dei corretti presupposti di legge speciale in materia di professionisti della stampa, in forza dei quali il rapporto formalizzato a tempo debito dagli uffici era assolutamente corretto e, tra l’altro, uniforme a quanto da anni costituente la procedura adottata dagli Uffici, mai segnalata erronea dal Collegio!
Non meno sorprendente appare l’invito ad un’attenzione alle carenze di organico esistenti a Castellammare invitando a prevedere un tempestivo turn over rispetto agli esodi attesi, quando il Collegio dovrebbe essere a conoscenza del fatto che la vigente normativa consente la possibilità di assumere unità di personale soltanto non solo in presenza di condizioni di non deficitarietà strutturale, ma anche secondo parametro rapportato, in primis, alle cessazioni dal servizio del precedente esercizio dei dipendenti già in organico.
Resta, in ogni caso, strano che il Collegio chieda di procedere ad assunzioni da un lato e contesti quelle fatte intimidendoci altresì su quelle a farsi.
Ma quale danno grave ed irreparabile la nostra gestione in sei mesi può aver posto in essere, attesa la loro presenza così incisiva con le raccomandazioni ed i continui referti che hanno cura di fare?
Con referto n. 43 addirittura discettano in punto di diritto sulla disciplina prevista all’art. 3 della legge 244/07 e della legge 133/08; certo a leggere i loro scritti potrei concludere di non aver bisogno di altro collaboratore per dare impulso e correttezza all’azione amministrativa ritenendo superflui docenti universitari o esperti in materie specifiche, rinvenendo nei revisori dei conti dei tuttologi ben accorti a monitorare costantemente il comportamento di questa amministrazione sono certo con l’obiettivo unico di evitare che si incorra in errori visto che si industriano così celermente a contestare e criticare ogni scelta o iniziativa di questa amministrazione,lanciandosi in interpretazioni legali che non gli competono,che hanno cura di collegare (forse consapevoli di stare esondando e sempre al fine di impedire, a loro dire, sin dall’origine presunti danni erariali e paventandone di altri già concretizzati) ad ipotesi di responsabilità contabile, lanciandosi in fantasiose ipotesi di gravi irregolarità; PM e Giuria!!
Al di là dell’ironia che il riferito atteggiamento merita, a nostro parere, quanto dal Collegio dedotto è assorbito dalle circostanze di fatto e di diritto, di cui alla mia nota prot. 64913 del 29/12/2010.
Passando per il referto n.44 (incidentale rispetto al richiesto parere sulla delibera consiliare all’esame del consesso del 29/12/2010, avente ad oggetto “Fusione aziendale Multiservizi-ASM”), non posso mancare di rilevare che i Revisori non hanno tenuto conto, nel parere reso, della delibera di Consiglio del 6/12/2010 relativa alla ricognizione della società partecipate dell’ente, che consentiva il mantenimento in essere di quote azionarie in quelle specifiche società, mettendo in luce, inoltre, per la prima volta, criticità mai dedotte nella suindicata delibera.
Analogamente appare destituito di fondamento l’asserita cessazione ope legis al 31/12/2010 delle gestioni in house esistenti alla data del 22/8/2008.
L’art.23 – bis del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 133/2008, disciplina al comma 8, il regime transitorio, rispetto alle modalità ordinarie di affidamento dei servizi pubblici locali, previste nelle lettere a) e b) del comma 2, e quelle legate a peculiarità del territorio di cui all’art. 3:
le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008, affidate conformemente ai principi comunitari in materia di affidamenti cosiddetti “in house”, cessano improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell' ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011. Però, continua la norma, cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio, a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40% del capitale, attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2.


Certo l’apice del costante monitoraggio che i Revisori procedono ad eseguire è il verbale n.45 di fine anno, con il quale recano “Osservazioni, suggerimenti ed inviti” per il nuovo esercizio finanziario; mai un verbale di questo tipo era stato formulato in passato!!!!
Tale atto non si registra nella prassi rinvenuta negli esercizi finanziari della passata amministrazione!
L’art. 239 del T.U.E.L. (funzioni dell’organo di revisione) prevede tra i compiti: collaborazione su richiesta, pareri su proposta, sul bilancio e variazioni, vigilanza sulla regolarità contabile, relazione sul rendiconto, referto all’organo consiliare su gravi irregolarità di gestione (ma questo non vuol riferirsi ad uno o più singoli atti di gestione ma si fa riferimento alle criticità di un intero modello di gestione.
Certo tutto questo rientra nei loro compiti, mi chiederei tuttavia qual è l’articolo che prevede gli interventi preventivi tra i compiti dell’organo di revisione. Rilevo che il 31 dicembre alle ore 11,22 i revisori hanno protocollato un loro verbale di ben 15 pagine scritto dalle 9,15 alle 11,05 nel quale rammentavano, impropriamente e per loro prima volta non avendo rinvenuto alcun verbale con la raccomandazione eguale negli anni precedenti, guardate un po’: gli obblighi dell’amministrazione di redigere il bilancio 2011 nel rispetto delle norme .
Per poi diffidare gli uffici a procedere alla risoluzione entro il 4 Gennaio 2011 (cioè venerdì per il martedì, considerando le festività di capodanno) di tutti quei contratti esterni in essere presso l’ente attesa la dichiarazione di ente strutturalmente deficitario.
Ci ricordano il 31 dicembre di ottemperare entro il 4 gennaio certo per una attività amministrativa che si poteva istruire la notte di capodanno.
Ma perché non hanno rammentato per tempo questi obblighi atteso che la certificazione del deficit risale a mesi or sono, non è forse altra la loro finalità, confermo di oppressione e spauracchio generalizzato, atteso che mai il 31 dicembre del 2008 e del 2009 hanno ricordato alla precedente amministrazione che doveva dotarsi del Bilancio di previsione per l’anno entrante?
Lascio a voi intendere.

Tutto ciò desta l’impressione di un esito pratico dell’attività del Collegio deponente nel senso di un appesantimento amministrativo ben lungi dall’ottimizzazione e dall’efficacia dell’azione amministrativa.
Non esistono presupposti per l’adozione da parte dei consiglieri comunali di alcun correttivo nè esiste alcuna configurazione giuridica nell’esercizio delle loro funzioni.Il Consiglio Comunale è chiamato a determinare gli atti programmatici e di indirizzo ,la gestione compete al Sindaco che risponde chiaramente della propria attività politica e gestionale.
Si può concludere che, oltre a far prevenire alla Corte dei Conti le proprie deduzioni in merito, sarà intenzione di quest’amministrazione segnalare alla Corte dei Conti questo comportamento attese le infondatezze giuridiche delle loro attività facendo rilevare che pari iniziative non sono state da loro intraprese all’inizio del loro mandato nella gestione della precedente amministrazione 2008 – 2009 allorquando, anche la forma espositiva dei pareri e la loro qualificazione, erano di impostazione ben diversa rispetto a quello elaborato per la nuova amministrazione nello scorcio di anno 2010.
Quest’amministrazione, in carica da sei mesi, si è trovata a dover approvare il conto consuntivo 2009 pertanto il rendiconto dell’attività di gestione dell’amministrazione uscente: tale attività ha comportato la certificazione dello sforamento di sette parametri da cui consegue la qualificazione dell’Ente come strutturalmente deficitario. Questo stato fa si che i Revisori richiedano immobilismo.
Da un’analisi dei parametri sforati si deduce che la maggior parte riguarda la gestione dei residui, quindi elementi contabili che erano già rilevabili negli anni 2007, 2008 e 2009 e che il dovuto controllo, anche ordinario, avrebbe potuto impedire quanto occorso;
si badi che il Collegio si è limitato ad esprimere “Parere favorevole” all’assestamento 2008, approvato con Delibera di C.C. n. 148 del 25/11/2008, dove pur rilevava l’esistenza di due parametri negativi sugli otto richiesti ai fini della deficitarietà strutturale; ha approvato con parere favorevole il Bilancio di previsione 2009, in cui, pur rilevando che il disavanzo di 6.485.000,00 € di parte corrente veniva finanziato con 5.400.000,00 € di presunte entrate derivanti da dismissione dei diritti di superficie che in quanto tali, futuri e subordinati all’accettazione dei condomini proprietari, non si capisce come potevano mai garantire l’equilibrio richiesto, hanno dato parere favorevole al rendinconto 2008 approvato il 23/07/2009, dove pur hanno sottolineato e grassettato alla pag 39 del parere, la necessità che tutti i dirigenti effettuassero uno scrupoloso riaccertamento dei residui, perché ben sapevano come essi stessi revisori avevano garantito nell’anno precedente l’equilibrio e la veridicità delle poste del bilancio.
Nel parere al Bilancio 2009, alla pagina 44, sul piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio si limitano a sottolineare che deve essere monitorata la tempistica di attuazione, a quest’amministrazione invece è stata imposto il riallineamento delle’accertamento dell’entrata sulla cifra risultante dagli atti stipulati, in un continuo crescendo di richieste che poi, ha portato alla decisione prudenziale di ridurre del 71% le entrate derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare su un’attività ipotizzata già negli anni precedenti e che per ben 3 anni rimaneva indifferenziata nei bilanci precedenti;
Perché tanta solerzia a fronte di tanta “solidarietà” alla passata amministrazione nel biennio precedente, proprio a conclusione del loro mandato di collegio dei revisori? Ben potevano cominciare nel rendere coerente e attendibile questa stessa voce di bilancio (da noi ridotta di ben 71,93%) con maggiore attenzione già negli anni di bilancio 2008 e 2009, evitando così il realizzarsi di residui attivi e passivi fittizi che hanno comportato la certificazione ad oggi di Ente strutturalmente deficitario a causa della cattiva gestione e del mancato controllo dei revisori dei conti negli anni precedenti.
Certo oggi un’amministrazione neo eletta si trova tra i vincoli normativi e le difficoltà di cassa avendo ereditato disastri finanziari.
Ma senza idonee professionalità come si può risanare una situazione di mala gestio causata negli anni precedenti? Certo ipotizzare da parte dei revisori anche l’impossibilità di garantire la copertura di figure dirigenziali con profili indispensabili per il funzionamento dell’Ente, quali quello finanziario e quello tecnico, significa volerci rendere impossibilitati ad affidare incarichi dirigenziali ai sensi dell’art. 110 del T.U.E.L. e quindi l’impossibilità di garantire non solo l’ordinario funzionamento, ma anche una straordinarietà di azioni che la specificità di Castellammare richiede fermo restando la legittimità dei rilievi, ma la aggressività non collaborativa ci porta ad una lettura diversa dell’attività dei revisori, i quali da ultimo oggi hanno protocollato un ulteriore referto al Consiglio Comunale addirittura prodotto ieri, domenica 23/01/2011. Con tale referto non aggiungono niente di nuovo rispetto a tutto quanto dedotto finora, ritornano, concentrandosi soltanto sulle consulenze, sugli argomenti già trattati da loro stessi, continuano ad ignorare nel merito le forti controdeduzioni a firma mia e del Vice Segretario Generale. Continuano soltanto a paventare la presunta grave irregolarità gestionale con conseguente responsabilità per danno erariale a fronte della prosecuzione delle consulenze annuali, da noi correttamente impegnate in dodicesimi, a cavallo fra il 2010 ed il 2011, sostenendo un presunto termine al 31/12/2010 dell’aggiornamento 2010 del Piano delle Consulenze 2008-2010, chiaro errore giuridico in quanto le annualità 2008 e 2009 sono concluse. Ferma restando la forte, più volte argomentata e motivata contrarietà alla loro personale lettura e interpretazione dei fatti, dei provvedimenti e delle norme, non si capisce comunque quale danno erariale si potrebbe mai essere prodotto considerato che nel 2011 nulla è stato pagato. È un altro dei continui interventi minatori dei Revisori dei Conti dalla finalità esclusivamente politica e gravemente scorretta sul piano deontologico, non posso infatti esimermi dall’osservare le seguenti circostanze:
1. il Consiglio Comunale è da tempo convocato per oggi alle ore 16 con quest’unico argomento all’Ordine del Giorno;
2. evidentemente conformandosi ad una loro ormai consolidata abitudine, che per la verità gli fa onore, al lavoro semifestivo e festivo, si sono riuniti, negli Uffici del Comune per tutto il pomeriggio di domenica 23 gennaio;
3. hanno partorito un referto sostanzialmente riproduttivo di argomenti già trattati nei loro precedenti interventi;
4. si sono precipitati a protocollarlo questa mattina e, per far si che fosse conosciuto in tempo utile per il Consiglio Comunale, non hanno esitato, senza attendere l’ordinario ed ordinato percorso interno degli atti, a consegnare fotocopia dell’originale in loro possesso con il timbro del pervenuto al Protocollo all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.
Tutto ciò porta alla inevitabile conclusione che tra ieri pomeriggio e questa mattina il Collegio dei Revisori sembra essersi impegnato in un'attività, purtroppo, di tipo politico, soprattutto sopratutto se raffrontata alle modalità ed all’entità del loro trascorso attivismo.

Faccio rilevare in conclusione :
La nozione di gravi irregolarità contabile e finanziaria ,non può essere definita in astratto come hanno fatto sistematicamente con noi i revisori ma dovrebbe essere ricavata da una analisi della situazione finanziaria dell’ente,perché nella regolarità è sulla base di quella analisi che i revisori segnalano le irregolarità che possono incidere sull’equilibrio di bilancio e sul rispetto della veridicità .art 162 comma 1 TUEL 267/00
Ma dove erano i Revisori nel passato a controllare la veridicità dei bilancio dell’ultimo triennio visto che il comune ha parametri di deficit per il volume dei residui attivi senza correlazione con gli accertamenti e debiti fuori bilancio consistenti?
Come afferma la Corte dei Conti “Sezione Autonomie” nelle proprie attività di controllo:
“Rilevare irregolarità non riguarda solo la presunta violazione formale delle norme contabili,quanto piuttosto il pericolo di mantenimento dell’ equilibrio di bilancio anche futuro.
La dottrina in merito che “le irregolarità devono riferirsi a questioni di carattere finanziario e contabile che metterebbero a rischio il mantenimento dell’equilibrio del bilancio,giammai possono essere irregolarità di cui all’art.239 TUEL eventuali generiche disfunzioni gestionali dell’azione amministrativa,le cui eventuali responsabilità comunque ricadrebbero su chi ha adottato l’atto amministrativo con rilievo contabile”.

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